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STATUTO DEL
"CIRCOLO NAUTICO VILLAMARINA"

E' disponibile lo Statuto sociale del Circolo (di seguito riportato in anche formato Html):

Contenuti, oltre al testo integrale, del file in formato Pdf:

  • TAVOLE SINOTTICHE

    • SOCI: CATEGORIE, AMMISSIONE, DIRITTI E DOVERI, QUOTE, ESCLUSIONE (ARTT. 8-14)

    • ASSEMBLEA DEI SOCI ORDINARI (ARTT. 15 E 16)

    • ASSEMBLEA: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI (ART. 16)

    • COLLEGIO DEI PROBIVIRI (ART. 18)

    • PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E SEGRETARIO DEL CIRCOLO (ARTT. 20-22)

    • CONSIGLIO DIRETTIVO (ART. 19)

    • VERTENZE E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (ARTT. 25-26)

  • INDICE ANALITICO

  • CREDITS & INFORMAZIONI


Per informazioni sul Circolo nautico:
circolonautico@isolapiana.com

Per segnalazione errori, imprecisioni sullo statuto:
info@isolapiana.com


STATUTO DEL
"CIRCOLO NAUTICO VILLAMARINA"

Art. 1
Generalità

Il presente Statuto disciplina l’ordinamento, l’amministrazione ed il regolare funzionamento del Circolo Nautico Villamarina.

Lo stesso può essere modificato soltanto dall’Assemblea straordinaria dei soci ordinari all’uopo convocata, secondo quanto previsto dall’art. 16.

Art. 2
Tipo associazione, Durata, Sede

Il Circolo Nautico Villamarina è un’associazione apolitica e non persegue scopi di lucro. La durata è illimitata.

L’Associazione ha sede in Carloforte, località Isola Piana. Così pure la Direzione, l’amministrazione del Circolo Nautico ed ogni altro suo organo.

Art. 3
Scopi del Circolo Nautico

Il Circolo Nautico Villamarina si prefigge, esemplificatamente, i seguenti scopi:

  • promuovere, incoraggiare, favorire lo sviluppo, di tutti gli sports nautici ed in particolare la vela, la motonautica e la pesca sportiva, organizzando e gestendo scuole di vela, di motonautica, noleggio imbarcazioni con e senza motore ed ogni altra attività accessoria o similare;

  • operare per l’organizzazione – sia direttamente ed autonomamente che in concorso e collaborazione con le Autorità e/o altri sodalizi – competizioni sportive marinare, sia a livello nazionale che internazionale, favorendo la diffusione e la conoscenza dei valori di questi sports intesi sia come attività agonistica che come elevata utilizzazione del tempo libero;

  • indire convegni allo scopo di studiare e procurare soluzioni a problemi di interesse generale relativi all’Isola Piana ed al suo mare;

  • adoperarsi, nei limiti delle proprie possibilità ed attrezzature, per i salvataggi in mare di persone e beni;

  • compiere ogni attività utile allo sviluppo del turismo nautico dell’Isola Piana;

  • fare opera onde provocare azioni, nei limiti di legge, valide per la tutela del patrimonio ittico e per la lotta contro l’inquinamento delle acque;

  • cercare e favorire i rapporti con associazioni consimili, estere e nazionali, per reciproca assistenza e trattamento, in particolare modo nell’organizzazione di competizioni sportive;

  • provvedere, a richiesta del "Condominio Villamarina Isola Piana" ad assicurare e gestire i collegamenti tra l’Isola Piana e Carloforte e Portovesme come disciplinato dal Regolamento Condominiale suddetto, al Capo 1°, art. 5. Tale gestione potrà avvenire sia con mezzi nautici e personale propri che presi in locazione o concessi in comodato da terzi;

  • gestire, a richiesta, il porticciolo dell’Isola Piana.

Il Circolo Nautico Villamarina può curare in proprio od affidare a terzi la gestione dei servizi sociali.

Art. 4
Insegna sociale

L’insegna sociale è costituita da una bandiera di colore bianco attraversata da una croce genovese di colore rosso e recante sul quadrante superiore sinistro lo stemma del Casato dei Marchesi di Villamarina e sul quadrante inferiore destro la scritta in rosso "Villamarina".

Art. 5
Anno sociale

L’anno sociale inizia con il 1° novembre e si chiude con il 31 ottobre dell’anno successivo.

La contabilità deve essere chiusa al 31 ottobre di ogni anno ed i relativi bilanci dovranno essere sottoposti all’approvazione dell’assemblea dei soci entro il successivo 31 marzo.

L’avviso di convocazione. dell’Assemblea diretto ai Soci ordinari, di cui al successivo art. 15, dovrà essere corredato dalla relazione del Consiglio Direttivo a dal Conto consuntivo e preventivo.

Art. 6
Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito dagli immobili, impianti, mobili, attrezzature a terra e mare,da eventuali residui attivi di gestione e dai premi di spettanza. Sarà oculatamente amministrato dal Consiglio Direttivo.

Art. 7
Affiliazioni del Circolo

Il Circolo Nautico Villamarina ha la facoltà di affiliarsi a tutte le Federazioni sportive nazionali ed internazionali riconosciute dal C.O.N.I. a condizione che ciò non comporti l’obbligo per i soci di iscriversi all’Ente al quale il Circolo Nautico Villamarina si affilia.

Art. 8
Categorie dei soci

Possono far parte del Circolo Nautico Villamarina, in qualità di soci, i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi.

I Soci sono suddivisi nel le seguenti categorie:

  • Soci Onorari: i nominati ai sensi dell’art. 9;

  • Soci Ordinari: tutti i proprietari di immobili siti all’Isola Piana di Carloforte ed i legali rappresentanti di Società proprietarie;

  • Soci aggregati: genitore, coniuge, figli, fratelli e sorelle dei soci ordinari.

  • Soci temporanei stagionali: gli inquilini delle unità immobiliari, i loro familiari o coabitanti, gli ospiti, i gestori dei ristoranti, bar, negozi e loro familiari e dipendenti, i fornitori di beni e di servizi e gli incaricati di servizi, opere e lavori sia per i beni condominiali che per le singole unità immobiliari, l’Amministratore del Condominio ed il personale dipendente dell’Amministrazione Condominiale stessa nonché gli addetti ai servizi condominiali.

La qualità di socio viene acquistata dal momento della esecutività del relativo rapporto e termina con la cessazione di esso.

Art. 9
Ammissione Soci

I Soci Onorari sono nominati con delibera unanime del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri.

I Soci Ordinari sono ammessi dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato e dietro presentazione del titolo di proprietà immobiliare di unità sita nell’Isola Piana.

I Soci aggregati sono ammessi dal Consiglio Direttivo su richiesta del socio ordinario della cui famiglia fanno parte.

I Soci temporanei o stagionali sono ammessi dal Consiglio Direttivo su richiesta dell’Amministratore del Condominio o di un Socio ordinario.

Le domande e le richieste di ammissione al Circolo debbono essere formulate per iscritto su moduli appositamente predisposti dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera sia sull’ammissione dei soci sia sul passaggio da una categoria all’altra.

Nel caso in cui la domanda e/o richiesta di ammissione non venga accettata deve esserne data comunicazione ai soci presentatori, senza alcun obbligo per il Consiglio Direttivo di motivare la decisione presa.

Art. 10
Diritti dei Soci

Tutti i Soci hanno diritto di:

  • fregiarsi del distintivo sociale;

  • inalberare sulla propria imbarcazione l’insegna sociale;

  • frequentare la sede sociale;

  • utilizzare i beni ed i servizi sociali in base al Regolamento interno;

  • ricevere la tessera sociale in relazione alla categoria di appartenenza.

Art. 11
Doveri dei Soci

Con l’iscrizione al Circolo Nautico Villamarina i soci accettano e si obbligano ad osservare ad ogni effetto le norme statutarie e le deliberazioni adottate dall’assemblea dei soci. I Soci hanno il dovere di contribuire allo sviluppo del Circolo Nautico Villamarina ed alla migliore organizzazione delle manifestazioni nauticosportive indette dal Sodalizio, nonché a ogni altra attività intrapresa.

Hanno altresì il dovere di:

a) non porre in essere atti o comunque comportamenti che, anche indirettamente, abbiano a pregiudicare gli interessi e la reputazione del Circolo Nautico Villamarina;

b) pagare nei prescritti termini le somme a qualsiasi titolo dovute al Circolo;

c) risarcire i danni cagionati al Circolo;

d) astenersi dall’organizzare nel Circolo Nautico Villamarina manifestazioni, competizioni, feste ed altro senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Essi inoltre si impegnano ad aderire alle richieste del Collegio dei Probiviri nonché a riferire ad essi tutto ciò che sanno sull’argomento in ordine al quale vengano sentiti; si impegnano altresì ad accettare le decisioni del Collegio dei Probiviri, nonché ad osservare tutte le disposizioni del Consiglio Direttivo, salva restando la facoltà di ricorrere, per queste ultime, nei casi previsti, al Collegio dei Probiviri.

e) esibire a richiesta la tessera sociale, pena l’esclusione dall’utilizzo dei servizi del Circolo Nautico Villamarina.

Art. 12
Quota di iscrizione e quota sociale

Le quote d’iscrizione e la quota sociale, che è annuale ed indivisibile, sono proposte nel rispettivo ammontare e per ogni anno sociale dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno 2/3 dei Consiglieri.

La quota sociale stabilita deve essere approvata dall’assemblea ordinaria entro il 31 marzo di ogni anno e corrisposta con le modalità stabilite dall’Assemblea. La quota associativa annuale per i soci ordinari è determinata in funzione del Bilancio preventivo del "Condominio Villamarina Isola Piana" e ripartita fra i Soci ordinari in rapporto alla "Tabella B" del Regolamento Condominiale stesso. L’Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, potrà stabilire – determinandone l’entità – la quota sociale dovuta sia dai Soci Aggregati che dai Soci Temporanei o stagionali.

L’Assemblea può delegare l’Amministratore del Condominio Villamarina Isola Piana a riscuotere le quote sociali con obbligo di rendiconto.

Art. 13
Cessazione della qualità di Socio

La qualità di Socio Ordinario cessa con la vendita della proprietà immobiliare che ne dà diritto.

La qualità di Socio per le altre categorie viene a cessare, oltre che per morte, per dimissioni o per provvedimento disciplinare o, per la cessazione del rapporto che ha dato diritto di acquistarne la qualità.

Il Socio non Ordinario che intenda dimettersi deve farlo mediante comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo entro il 30 settembre di ciascun anno.

In qualsiasi delle ipotesi di cessazione della qualità di Socio, nessuna pretesa può essere fatta valere nei confronti del patrimonio sociale del Circolo Nautico Villamarina.

Art. 14
Organi del Circolo Nautico Villamarina

Gli organi del Circolo Nautico Villamarina sono:

  • il Consiglio Direttivo;

  • il Collegio dei Probiviri.

Art. 15
Assemblea dei Soci Ordinari

Le assemblee dei soci ordinari possono essere:

a) assemblea straordinaria;

b) assemblea ordinaria.

L’Assemblea straordinaria alla quale spetta, tra l’altro, la modifica dello Statuto Sociale, è quella indetta dal Presidente del Consiglio Direttivo:

a) ogni qualvolta lo ritenga necessario;

b) su richiesta di almeno la metà più uno dei Consiglieri;

c) su richiesta di almeno 1/5 dei soci ordinari;

d) su richiesta unanime del Collegio dei Probiviri.

L’assemblea ordinaria è quella annuale che il Consiglio Direttivo dovrà convocare entro il 31 marzo di ogni anno ai fini di cui all’art. 5, oltre che per altre eventuali ragioni; ad essa spetta, previa determinazione del numero dei membri, l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e dei componenti del Collegio dei Probiviri.

A dette assemblee possono partecipare con diritto di voto solamente i soci ordinari in regola con la quota sociale che esprimono il voto stesso in base ai rispettivi millesimi indicati nella "Tabella B" del Regolamento Condominiale di cui all’art. 12 del presente statuto.

Ogni assemblea è convocata mediante avviso personale corredato dagli allegati di cui al precedente art. 5, da inviare ai soci ordinari almeno 15 giorni prima della data fissata per la stessa, con l’indicazione delle materie da trattare all’ordine del giorno e la quota sociale proposta.

I soci ordinari possono farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio ordinario o aggregato, purché maggiorenne. Non possono essere conferite deleghe ai componenti il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può, per particolari motivi, invitare alle assemblee persone non aventi diritto a parteciparvi.

Tali persone non avranno diritto al voto.

Le deleghe conferite dovranno essere sottoscritte e compilate dal delegante con l’indicazione del nome del delegato.

Art. 16
Validità Assemblea

L’assemblea straordinaria soltanto agli effetti della modifica degli articoli dello Statuto, è valida:

  • in prima convocazione con la presenza, o rappresentanza per delega, di almeno 3/4 dei soci ordinari;

  • in seconda convocazione, da tenersi trascorsa almeno mezz’ora dalla prima convocazione, con la presenza – o rappresentanza per delega – di almeno 2/3 dei soci ordinari;

  • sono valide le delibere che raccolgono la maggioranza dei due terzi dei voti presenti o rappresentati.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono valide:

  • in prima convocazione con la presenza – o rappresentanza per delega – della metà più uno dei soci ordinari; sono valide le delibere che raccolgono la maggioranza dei voti presenti o rappresentati;

  • in seconda convocazione, da tenersi trascorsa almeno mezz’ora dalla prima, qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti o rappresentati per delega e in quest’ultimo caso sono valide le delibere che raccolgono la maggioranza dei voti presenti o rappresentati.

Tutte le assemblee possono deliberare soltanto per le materie poste all’ordine del giorno e vengono aperte dal Presidente del Circolo Nautico Villamarina o da chi lo rappresenta, assumendone provvisoriamente la presidenza.

Art. 17
Diritto elettorale passivo

Hanno diritto elettorale passivo tutti i Soci ordinari in regola con la quota sociale, salvo quelli sottoposti a giudizio disciplinare ai sensi dell’art. 26, o quelli nei cui confronti sia stata adottata la sanzione disciplinare della espulsione, della sospensione o della radiazione.

Nella ipotesi di cessazione dell’incarico, per qualunque causa, di uno o più eletti negli organi sociali salva la ipotesi prevista dall’ultimo comma dell’art. 19, subentreranno i primi soci non eletti che avranno ottenuto il maggior numero di voti, in ordine di anzianità di età.

Art. 18
Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da un Presidente e da due membri. Possono essere eletti probiviri solamente i soci ordinari ed i soci aggregati.

I Probiviri eletti a tale carica nominano quello di loro che assume la veste di Presidente del Collegio dei Probiviri e provvedono a darne comunicazione al Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probiviri dura in carica due anni.

Il Collegio, oltre a quanto previsto dall’art. 25, decide senza formalità ed inappellabilmente, sui ricorsi che ciascun socio può presentare circa pretese violazioni delle norme statutarie da parte degli organi sociali.

Il Collegio dei Probiviri decide altresì sui contrasti che dovessero insorgere tra gli organi sociali, ovvero tra questi ed i soci, comunque relativi all’attività sociale.

Qualora ne ravvisi la necessità, il Collegio dei Probiviri, all’unanimità, può chiedere al Presidente del Consiglio Direttivo, che ha l’obbligo di provvedervi, la convocazione dell’assemblea straordinaria sull’ordine del giorno che lo stesso Collegio dei Probiviri indicherà.

Di ogni questione o vertenza il Collegio dei Probiviri viene investito con lettera raccomandata indirizzata al Presidente di detto Collegio e contenente, a pena di inammissibilità, tutti i motivi della questione o della vertenza.

Art. 19
Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo oltre a quanto specificatamente previsto, ha il compito della gestione ordinaria e straordinaria, della direzione, della organizzazione e dell’amministrazione del Circolo Nautico Villamarina per il perseguimento dei fini sociali. Possono essere eletti e riconfermati Consiglieri oltre i Soci ordinari anche i soci aggregati, ed i soci temporanei stagionali: essi decadranno dall’ufficio, nel caso della perdita della qualità di socio, al termine dell’anno sociale in cui si è verificata tale condizione. Potranno altresì essere eletti Consiglieri terzi non soci del Circolo purché in misura non superiore al 20% del numero dei consiglieri determinato dall’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni decorrenti dalla data della elezione. I componenti cooptati ai sensi del 2° comma dell’art. 17 del presente statuto cessano dalla carica alla scadenza biennale del Consiglio Direttivo cui appartengono.

È composto da cinque a dodici consiglieri i quali eleggono nel proprio seno a con votazione segreta:

  • il Presidente

  • il Vice Presidente

  • il Segretario

Nominano altresì gli incaricati ai vari compiti specifici che durano in carica un solo anno sociale e possono essere riconfermati. L’Assemblea può determinare un compenso a favore dei Consiglieri investiti di particolari cariche od attribuzioni. Ai Consiglieri spetta il rimborso a piè di lista documentato delle spese borsuali sostenute a causa dell’ufficio o per specifici incarichi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce – su convocazione del Presidente – per le normali delibere almeno due volte all’anno; le sedute potranno tenersi all’Isola Piana o altrove.

Deve altresì essere convocato dal Presidente, nel minor tempo possibile e comunque non oltre dieci giorni, qualora ne facciano richiesta scritta almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo e la riunione dovrà avvenire entro venti giorni dalla data della richiesta.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri e con maggioranza di metà più uno dei presenti.

Possono presenziare alle sedute del Consiglio senza diritto al voto, fino a dieci soci, con possibilità di interloquire se richiesto dal Presidente; tali soci dovranno lasciare la seduta qualora il Presidente lo ritenga necessario.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di attribuire incarichi a uno o più soci o terzi a tal fine nominati per l’espletamento e lo studio di particolari settori di attività nonché nominare Commissioni per l’approntamento di proposte da sottoporre all’esame del Consiglio Direttivo. Le Commissioni possono essere invitate a partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto.

I Consiglieri che non partecipano a due riunioni consecutive del Consiglio decadano automaticamente dall’ufficio e debbono essere immediatamente sostituiti ai sensi dell’art. 17.

In caso di dimissioni o di decadenza dell’80% dei componenti del Consiglio Direttivo nell’arco di due anni, il Consiglio Direttivo stesso si intende decaduto e dovrà essere immediatamente convocata dal Collegio dei Probiviri l’Assemblea ordinaria per le nuove elezioni.

Art. 20
Presidente del Circolo Nautico Villamarina

Il Presidente del Circolo Nautico Villamarina ha la rappresentanza legale del Circolo Nautico Villamarina con tutti i poteri ed i doveri inerenti a tale qualità.

Egli deve con particolare cura seguire l’attività del Circolo Nautico Villamarina e prendere ogni iniziativa tendente allo sviluppo e all’affermazione del Circolo stesso in relazione agli scopi sociali, oltre a quanto particolarmente a lui demandato dalle presenti norme.

Cura la contabilità, è responsabile della cassa, controlla il puntuale pagamento delle somme dovute al Circolo Nautico Villamarina da parte dei soci od altri organismi, riferisce trimestralmente al Consiglio Direttivo sulla situazione finanziaria, dispone i pagamenti delle somme dovute previa approvazione dell’incaricato ai servizi ai quali detta spesa va attribuita. Il Presidente, per l’espletamento delle proprie funzioni, può nominare procuratori speciali anche non soci, previa delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 21
Vice Presidente del Circolo Nautico Villamarina

Il Vice Presidente del Circolo Nautico Villamarina sostituisce il Presidente, in caso di dimissioni, di impedimento o di assenza di questi, in tutti i compiti previsti dall’articolo precedente.

Art. 22
Segretario

Cura la corrispondenza tra il Circolo Nautico Villamarina e i soci ed altri organismi, custodisce l’archivio, il registro dei verbali d’assemblea e del Consiglio Direttivo ed ogni altra documentazione, l’elenco generale dei soci, dirige il personale della Segreteria, sottopone al Consiglio Direttivo l’elenco dei soci soggetti a provvedimento disciplinare, svolge le funzioni di Segretario e redige i verbali delle riunioni di Consiglio.

Art. 23
Regolamento interno

Il Consiglio Direttivo ha il potere di emanare o di modificare il "Regolamento Interno" per modalità di uso della sede sociale nonché dei beni e dei servizi sociali, per fissare le tariffe di determinate utilizzazioni o di particolari servizi e comunque per disciplinare obblighi e divieti, modalità di ammissione dei soci, criteri di esazione delle quote e quant’altro ritenuto necessario ed opportuno.

Art. 24
Sezioni Sportive

Il Consiglio Direttivo può affidare ad uno o più Soci l’incarico della cura di determinate Sezioni Sportive.

Gli incaricati provvedono, nell’ambito del compito loro attribuito, all’organizzazione ed allo sviluppo della relativa attività nonché alla cura ed alla sorveglianza del materiale posto a loro disposizione.

Gli incaricati devono ottenere la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo per provvedere all’acquisto di materiale o ad altre spese nonché per organizzare manifestazioni nell’ambito del Circolo Nautico Villamarina o partecipazioni a manifestazioni altrui.

Art. 25
Risoluzione Vertenze

I Soci hanno l’obbligo, nascente con la iscrizione al Circolo, di adire esclusivamente al Collegio dei Probiviri per tutte le vertenze di carattere tecnico, organizzativo, disciplinare ed economico che in insorgessero tra loro ed Organi ed Uffici Sociali in relazione all’attività svolta o da svolgere nell’ambito del Circolo Nautico Villamarina.

Il Collegio dei Probiviri, poiché così espressamente convenuto ed accettato, giudica quale amichevole compositore, senza formalità di procedura ed inappellabilmente.

Ogni violazione alla presente clausola compromissoria comporta obbligatoriamente l’espulsione dal Circolo Nautico Villamarina, fermo restando per i soci ordinari l’obbligo di continuare a corrispondere le somme dovute al Circolo per le quote associative annuali e future in rapporto alla Tabella "B" del Regolamento Condominiale e ciò anche in relazione all’art. 12 del presente statuto.

Art. 26
Provvedimenti disciplinari

Il Socio che non osserva taluno dei doveri previsti dall’art. 12, può essere punito con uno dei seguenti provvedimenti disciplinari, a seconda della gravità della violazione:

1) Richiamo scritto;

2) Sospensione dal Circolo Nautico Villamarina per un periodo massimo di tre mesi;

3) Radiazione dal Circolo Nautico Villamarina;

4) Espulsione dal Circolo Nautico Villamarina.

La radiazione può essere disposta nei confronti del Socio che, essendo moroso da almeno tre mesi nel pagamento di somme di denaro a qualsiasi titolo dovute al Circolo Nautico Villamarina, non provvede al pagamento di tali somme entro un mese dalla data di spedizione della formale richiesta di pagamento indirizzatagli dal Presidente del Circolo Nautico Villamarina con lettera raccomandata.

L’espulsione può essere disposta nei confronti del Socio che riporti condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo nonché a carico del socio che non osservi quanto previsto dal presente articolo. I provvedimenti disciplinari vengono adottati dal Consiglio Direttivo.

Della decisione presa dal Consiglio Direttivo e di una succinta motivazione di essa deve essere data comunicazione al Presidente del Circolo Nautico Villamarina con lettera raccomandata al Socio interessato nonché al Collegio dei Probiviri.

Entro trenta giorni dalla data di spedizione della comunicazione di cui al comma precedente, a pena di decadenza, il Socio colpito da un provvedimento disciplinare può fare ricorso al Collegio dei Probiviri, mediante lettera raccomandata, indirizzata al Presidente di detto Collegio, nella quale devono essere contenuti a pena di inammissibilità tutti i motivi specifici del ricorso.

Scaduto il termine di cui al comma precedente, il Presidente del Collegio dei Probiviri deve comunicare al Presidente del Circolo Nautico Villamarina se sia stato o no proposto il ricorso.

Qualora venga presentato il ricorso, il Collegio dei Probiviri può, senza alcuna formalità, procedere riservatamente a tutti gli accertamenti che ritiene necessari ed opportuni.

Il Collegio dei Probiviri decide, anche a maggioranza, definitivamente, sul ricorso con succinta motivazione, che può anche indicare l’origine o la fonte degli accertamenti.

Della decisione del Collegio dei Probiviri deve essere data comunicazione dal Presidente di detto Collegio, con lettera raccomandata, al Presidente del Circolo Nautico Villamarina ed al Socio ricorrente.

Di ogni provvedimento disciplinare divenuto definitivo e della relativa motivazione il Presidente del Circolo Nautico Villamarina deve dare notizia mediante affissione, per la durata di trenta giorni consecutivi, all’albo sociale.

Art. 27
Scioglimento del Circolo Nautico Villamarina

Lo scioglimento del Circolo Nautico Villamarina può essere deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci Ordinari con il voto favorevole di tutti gli aventi diritto al voto.

Qualora venga deliberato lo scioglimento del Circolo Nautico Villamarina, questo viene messo in liquidazione e l’eventuale residuo attivo sarà destinato a favore dell’Amministrazione del Condominio Villamarina Isola Piana.

Art. 28
Norme transitorie

a) Il presente statuto, in espressa deroga a quanto previsto dal 1° comma dell’art. 16, potrà essere modificato sino alla data in cui si terrà l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio consuntivo chiuso al 31 ottobre 1984 dall’assemblea straordinaria con le maggioranze previste dal 2° comma dell’art. 16 del presente statuto.

b) Il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri nominati in sede di costituzione resteranno in carica sino alla data in cui si terrà l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio consuntivo chiuso al 31 ottobre 1983.

Seguono le firme.

Agli atti del Notaio Dott. Ilario Marsano di Genova.
Allegato "A" al n. 7118 di repertorio e n. 2883 di raccolta.


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  • TAVOLE SINOTTICHE

    • SOCI: CATEGORIE, AMMISSIONE, DIRITTI E DOVERI, QUOTE, ESCLUSIONE (ARTT. 8-14)

    • ASSEMBLEA DEI SOCI ORDINARI (ARTT. 15 E 16)

    • ASSEMBLEA: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI (ART. 16)

    • COLLEGIO DEI PROBIVIRI (ART. 18)

    • PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E SEGRETARIO DEL CIRCOLO (ARTT. 20-22)

    • CONSIGLIO DIRETTIVO (ART. 19)

    • VERTENZE E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (ARTT. 25-26)

  • INDICE ANALITICO

  • CREDITS & INFORMAZIONI


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